Art. 4.

      1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale per il tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui aderiscono o ai registri regionali delle stesse, qualora impieghino persone anziane pensionate loro associate in attività di servizio di utilità sociale in convenzione ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con gli enti pubblici e, in particolare, con gli enti locali, possono effettuare per le stesse attività rimborsi spese con modalità forfetarie. Tali rimborsi sono esenti da imposizioni fiscali di ogni tipo e non costituiscono reddito ai fini delle imposte. L'ammontare complessivo annuo di tali rimborsi non può comunque superare la somma di 3.000 euro, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi rilevata dall'ISTAT. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sentite le associazioni

 

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nazionali interessate, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.